Diritto alla reversibilità: iscrizione a corsi di alta formazione artistica e musicale
L'iscrizioneai Conservatori è stata sempre considerata dall'Istitutoalla stregua dell'iscrizione ad istituti che rilasciano diplomiequiparati a quelli delle scuole medie superiori e, quindi, èstata sempre riconosciuta ai figli superstiti il diritto e/o laproroga alla
pensione di reversibilità fino al compimento del21° anno di età e non oltre.Perquanto concerne la valenza dei titoli di studio rilasciati dalleAccademie, dai Conservatori e dagli Istituti musicali è, però,intervenuto l'articolo 6, comma 3 bis), lettera c), deldecreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con la legge 22novembre 2002, n. 268, il quale ha disposto che i diplomi accademicirilasciati dalle Accademie e dai Conservatori sono equiparati aititoli universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubbliciconcorsi.Aifini di una corretta interpretazione della modifica normativa appenaenunciata è stato posto specifico quesito al Ministerodell'Istruzione dell'Università e della Ricercaper sapere se gli studenti dei Conservatori e degli istituti musicalipotessero essere equiparati agli studenti universitari ai fini deldiritto alla pensione ai superstiti.Ilpredetto Dicastero, richiamando la legge n. 508 del 1999 di riformadelle Accademie di belle arti, Accademia nazionale di artedrammatica, Istituti superiori per le industrie artistiche, Accademianazionale di danza, conservatori
Data: 27/08/2008 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it