Servitù di passaggio: chiusura del fondo servente
Per la Cassazione 15796/2002 spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'art. 841 Cod. Civ. attribuisce al proprietario la facoltà di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo, a patto che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito o reso scomodo.
Sul punto è intervenuta la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (sent. n. 15796/02), precisando che "spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché a quelle soggettive, come il comportamento tenuto dal proprietario del fondo servente".
Nella fattispecie, i Giudici del Palazzaccio hanno ritenuto che la consegna delle chiavi del cancello apposto a chiusura del fondo servente non fosse una misura idonea a garantire il libero esercizio della servitù di passaggio, specie perchè il cancello stesso si trovava in una posizione alquanto defilata e mancava di un impianto citofonico o di altro meccanismo di apertura a distanza.
Data: 08/01/2003Autore: Roberto Cataldi