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Cassazione: notifica al professionista? Invalida se fatta al suo studio

La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 21778/2008) ha stabilito che non è valida la notifica degli atti processuali che vengono fatte al professionista nel suo studio. Ciò a meno che il professionista non abbia eletto nel suo studio il domicilio.Più in particolare, la Corte ha precisato che "l'art. 141 cod. proc. civ., che regola la notificazione presso il domiciliatario, va coordinato con l'art. 147 cod. civ., secondo cui il domicilio eletto rappresenta una deroga al domicilio legale, atteso che la norma prevede che la dichiarazione di elezione di domicilio deve riguardare determinati atti o affari ed essere espressa per iscritto in modo inequivoco".
Nel caso di specie, "pertanto – prosegue la Corte -, non può ritenersi che la notificazione sia stata effettuata a quello che la resistente ha erroneamente considerato il domicilio eletto con riferimento al rapporto contrattuale intercorso fra le parti, atteso che sarebbe stata al riguardo necessaria una specifica dichiarazione del […] secondo le forme di cui sopra si è detto".
Infine, ha aggiunto la Corte, "indipendentemente dalle modalità e dalla qualità della persona che ebbe a ricevere l'atto, la notificazione effettuata direttamente allo studio del professionista, cioè in uno dei luoghi indicati in ordine successivo dall'art. 139 cod. proc. civ., anziché alla residente (non coincidente con il primo), è da ritenere affetta da nullità ma non è certo inesistente, atteso che: a) è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estraneo al destinatario, mentre è nulla e suscettibile di sanatoria quella effettuata in luogo a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario dell'atto; b) poiché l'ordine dei luoghi indicati dall'art. 139 cod. proc. civ. primo e sesto comma cod. proc. civ. per la notifica – se non possibile in mani proprie, ai sensi dell'art. 138 cod. proc. civ. – è in successione preferenziale, soltanto se la residenza e il domicilio del destinatario sono nello stesso luogo la notifica può effettuarsi alternativamente nell'una o nell'altro; se invece i rispettivi luoghi sono diversi, la notifica nel domicilio è nulla, se la residenza non è ignota; c) costituisce onere del notificante compiere le ricerche anagrafiche necessarie per accertare la residenza effettiva del destinatario dell'atto da notificare". Data: 16/09/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi