Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom – ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Magistrato: procedimento disciplinare e garanzie difensive

Con il ricorso in epigrafe il Procuratore Regionale della Corte dei Conti per la Regione Piemonte, Cons. C.F.B., gravava i provvedimenti impugnati del Consiglio di Presidenza della Corte dei Conti, con i quali all'esito di un'istruttoria disciplinare e di un'udienza segreta nel corso delle quali gli era stata negata la facoltà di scelta di un avvocato del libero Foro come difenso-re di fiducia, gli veniva inflitta la sanzione disciplinare dell'ammonimento, per aver espresso delle valutazioni in punto di responsabilità in merito alle aggressioni della Polizia sui manifestanti nei fatti del 7 di-cembre 2005 relativi alle contestazioni del programma governativo delle linee ferroviarie TAV.Il ricorso, affidato a diversi articolati motivi, poggia anche, al quarto motivo, sull'eccezione di ille-gittimità costituzionale degli artt. 10, comma 9 della l. 3.4.1988, n. 117 e 34, comma 2 della legge 27.4.1982, n.186 il cui combinato disposto consente al magistrato amministrativo o contabile fatto oggetto di un procedimento disciplinare, di farsi assistere unicamente da un altro magistrato, con esclusione, quindi, della facoltà di nominare quale difensore un avvocato del libero Foro... Data: 30/09/2008 01:00:00
Autore: www.laprevidenza.it