Cassazione: gestore autoscuola multato? Deve indicare il nome del trasgressore
Infine la Corte ha precisato che "la disposizione di cui all'art. 126, comma 2, codice della strada, puntualizza chiaramente l'obbligo di comunicazione, nel caso di mancata individuazione del conducente autore della violazione, in capo al proprietario del veicolo, rimanendo a tal fine indifferenti le sue caratteristiche soggettive di persona fisica ovvero di ente dotato o meno di personalità giuridica, tenuto altresì conto, con riferimento alle società di persone, che ad esse l'ordinamento giuridico riconosce comunque una soggettività giuridica autonoma e distinta dalle persone che vi aderiscono". Data: 25/09/2008 01:00:00
Autore: Cristina Matricardi