Legge comunitaria 2002
La nuova legge in larga misura riproduce, sotto il profilo strutturale, lo schema delineato dall'articolo 3 della legge 9 marzo 1989, n.86 (c.d. "legge La Pergola"), cui del resto si sono sostanzialmente ispirate anche le precedenti "leggi comunitarie". Com'è noto, infatti, la legge comunitaria è lo strumento normativo istituito dalla suddetta legge n. 86 del 1989 al fine di garantire il periodico adeguamento dell'ordinamento italiano al diritto comunitario, secondo una peculiare procedura.
L'introduzione di tale meccanismo nell'ordinamento italiano intende far fronte alla necessità di assicurare, in primo luogo, la razionalizzazione, l'accelerazione e l'effettività del processo di adattamento al diritto comunitario e di evitare, quindi, di esporsi alle conseguenze ricollegabili all'inadempimento degli obblighi comunitari. Tali conseguenze sarebbero peraltro di particolare rilievo sia sul piano strettamente comunitario, per la possibile attivazione della procedura c.d. di infrazione (articolo 226 del Trattato CE), che potrebbe anche comportare l'irrogazione di una vera e propria sanzione pecuniaria a carico dello Stato membro inadempiente per il caso di mancata osservanza della pronuncia della Corte di giustizia sulla violazione dell'obbligo comunitario (articolo 228 del Trattato CE), sia sul piano più propriamente interno, in virtù dell'ormai consolidato riconoscimento dell'esistenza dell'obbligo dello Stato membro di risarcire - a determinate condizioni - il danno eventualmente subito dal singolo proprio a causa del mancato recepimento della normativa comunitaria.
La legge comunitaria, si basa, invero, su diversi strumenti di attuazione del diritto comunitario, sulla falsariga di quanto astrattamente previsto dal già citato articolo 3 della legge n. 86 del 1989, avvalendosi, in particolare, sia del ricorso alla delega legislativa sia ai regolamenti del Governo. Va precisato, tuttavia, che né l'articolo 3 della legge n. 86 del 1989 né, a maggior ragione, la presente legge precludono la possibilità di assicurare l'attuazione del diritto comunitario attraverso strumenti normativi normalmente disponibili nell'ordinamento interno diversi dalla legge comunitaria, nonostante quest'ultima rappresenti il meccanismo tipico utilizzabile a tal fine.
Il primo capo della legge comprende le norme sui principi e criteri direttivi generali cui dovranno conformarsi i decreti legislativi di attuazione; il secondo contiene invece la previsione dei criteri specifici di delega legislativa riguardanti talune direttive e alcune disposizioni volte ad assicurare l'immediato adempimento dei relativi obblighi comunitari. Infine, gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo: in particolare, l'allegato B si riferisce alle direttive da attuare previa acquisizione dei pareri degli organi parlamentari competenti, mentre l'allegato A riguarda le direttive per la cui attuazione mediante decreto legislativo non è necessaria l'acquisizione preventiva dei suddetti pareri, a meno che siffatta attuazione implichi la previsione di sanzioni penali.
A seguito della modifica del Titolo V della Parte II della Costituzione, relativa alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con particolare riferimento al ruolo dello Stato in sede di attuazione del diritto comunitario in relazione alla sfera di competenza legislativa concorrente o esclusiva riconosciuta alle regioni e province autonome, la nuova legge ripropone il meccanismo introdotto con la legge comunitaria 2001, per cui è ammesso, ai fini dell'attuazione del diritto comunitario, l'intervento normativo preventivo dello Stato anche in materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome. Tale intervento è concepito come meramente suppletivo e solo virtualmente preventivo (le norme statali entrano in vigore solo per le regioni e le province autonome la cui normativa di attuazione manchi o non sia ancora in vigore al momento della scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e, inoltre, le norme statali entrano, per l'appunto, in vigore solo alla data di scadenza del termine fissato dalla stessa normativa comunitaria per la sua attuazione da parte degli Stati membri) e comunque cedevole (in quanto la normativa statale di attuazione del diritto comunitario resta in vigore solo fin tanto che non sia varata la normativa di attuazione di competenza delle regioni e delle province autonome), rispondendo così sia all'esigenza, propria dello Stato in quanto tale, di non incorrere in responsabilità nei confronti della Comunità per mancata attuazione del diritto comunitario, sia alla necessità di rispettare nella sostanza il riparto di competenze legislative tracciato dal nuovo articolo 117 della Costituzione. Data: 04/02/2003
Autore: Adnkronos