CNF: incostituzionale efficacia di giudicato del patteggiamento nei procedimenti disciplinari
Il Consiglio nazionale forense ha messo in dubbio la legittimità costituzionale delle norme del
codice di procedura penale che conferiscono efficacia di giudicato alla
sentenza di
patteggiamento nel procedimento disciplinare a carico di avvocati. L'attuale assetto normativo infatti, vincolerebbe gli organi disciplinari in ordine all'accertamento dei fatti, alla responsabilità dell'agente e all'affermazione dell'incolpato ha commesso il fatto.Il CNF con un'ordinanza inviata alla Corte Costituzionale ha pertanto sollevato questione di costituzionalità degli articoli 445, comma 1 bis e 653, comma 1 bis del
codice di procedura penale in quanto sospettati di contrastare con i principi costituzionali di uguaglianza (con riferimento al canone della ragionevolezza, articolo 3, comma 2), di difesa (articolo 24, comma 2) e del giusto processo (con riferimento alla garanzia del
contraddittorio, articolo 111, comma 2)".Secondo quanto afferma il CNF “ll combinato disposto delle norme contestate, nel testo risultante a seguito delle modifiche apportate nel tempo (ad opera della legge numero 97/2001 e della legge numero 134/2003), conferisce, infatti, efficacia di giudicato anche nell'ambito dei procedimenti disciplinari non solo alla condanna pronunciata a seguito di dibattimento, ma anche alla
sentenza di cosiddetto
patteggiamento (pena concordata, articolo 444 Cpp) [...] tutto ciò - secondo il CNF - contrasterebbe col principio costituzionale della ragionevolezza delle leggi perchè, da una parte, si equiparano, quanto all'effetto, due sentenze strutturalmente diverse (quella di condanna a seguito di dibattimento e quella di patteggiamento) e tra di loro non assimilabili così come più volte ritenuto dalla stessa Corte di cassazione; dall'altra si crea una ingiustificata disparità di trattamento tra chi è sottoposto a procedimento disciplinare e chi subisce un giudizio amministrativo, o civile, visto che in quest'ultimi casi il cpp nega efficacia di giudicato alla
sentenza di
patteggiamento"."Inoltre – continua il Cnf- le norme violerebbero il diritto di difesa e il
principio del contraddittorio visto che non consentono all'interessato e al Consiglio nazionale forense in sede giurisdizionale, anche nella sua veste di giudice di merito, di assumere tutte le iniziative istruttorie ritenute opportune e necessarie per ricostruire la portata fattuale dei comportamenti".
Data: 25/02/2009 09:00:00
Autore: Roberto Cataldi