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Cassazione: non ai benefici per i clandestini recidivi

Linea dura della Cassazione nei confronti dei clandestini che nonostante l'ordine di espulsione del Prefetto continuano a rimanere nel territorio. La Corte Cassazione adottando una linea più restrittiva rispetto a precedenti pronunce (in cui aveva sostenuto che i clandestini recidivi non potessero essere riarrestati) sottolinea ora che, chi si intrattiene "senza giustificato motivo" nel nostro Paese, non ha diritto alle attenuanti generiche, nemmeno se e' incensurato. Secondo la Corte lo spirito della legge che ha riconvertito il 'decreto sicurezza', esclude "l'uso indiscriminato di benefici riservati solo a situazioni specifiche" e comunque "piu' ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano".La sentenza della Prima sezione penale della Corte (n.8635/2009) fa rilevare che concedere le attenuanti ad un clandestino sulla base della sua incesuratezza è contrario a quanto previsto dalla legge 125 entrata in vigore lo scorso 26 luglio.Nel caso di specie l'uomo aveva avuto l'ordine di espulsione del Questore in data 25 giugno 2008 ma un mese dopo il clandestino veniva sorpreso nuovamente a Lunano. La Suprema Corte accogliendo il ricorso della Procura, ha evidenziato come la legge di conversione del 'decreto sicurezza' "ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essereposta a fondamento della concessione delle attenuanti generiche". E in effetti, spiega la Cassazione, "tutte le diposizioni si pongono l'obiettivo di restituire effettivita' alla sanzione penale impedendo l'uso indiscriminato di benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, piu' ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano". Data: 04/03/2009 09:00:00
Autore: Roberto Cataldi