Cassazione: intercettazioni con ascolto remotizzato? Sono lecite
Gli Ermellini hanno poi aggiunto che “l'attività di ‘redazione del verbale' delle operazioni intercettate con la contestuale sommaria trascrizione del contenuto delle conversazioni intercettate, può, a sua volta, essere effettuata negli uffici della P.G. anche quando l'indagine venga condotta mediante impianti installati nei locali della Procura della Repubblica, posto che l'art. 268 c.p.p., nei primi due commi, distingue nettamente l'esecuzione delle operazioni dalla relativa verbalizzazione, e, nel comma successivo, prescrive uno speciale provvedimento del P.M. nella ricorrenza di determinati presupposti, solo quando le ‘operazioni' – e non altre attività – debbano essere svolte in locali non pertinenti alla Procura stessa […]. In alcuna parte della norma si vieta però che l'ascolto delle conversazioni possa essere effettuato, ove gli strumenti tecnici disponibili lo consentano, anche in un altro luogo eventualmente più prossimo alla località dove viene posta in essere la condotta criminosa per consentire un più agevole e rapido intervento, dovendo anzi considerarsi l'evidente opportunità di istituire un collegamento diretto ed immediato tra l'autorità di P.G. che segue l'indagine e gli sviluppi delle intercettazioni in atto”. Data: 06/03/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi