Autorità garanzie comunicazioni: regolamentazione livello sonoro messaggi pubblicitari
L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha reso noto di aver emanato una disposizione (pubblicata lo scorso 18 marzo) in materia di livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite. E' stato quindi chiarito che le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private nonché i fornitori di contenuti operanti su frequenze terrestri e via satellite non possono diffondere messaggi pubblicitari e televendite con una potenza superiore a quella ordinaria dei programmi, misurata secondo i parametri tecnici e le metodologie di rilevamento. E' stato quindi previsto un periodo di applicazione sperimentale della nuova regolamentazione, della durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della
delibera, con sospensione della sua efficacia sanzionatoria, al fine di consentire un graduale adeguamento da parte delle emittenti e delle case di produzione dei messaggi pubblicitari, l'acquisto, l'installazione, la messa in funzione delle apparecchiature di misura, l'affinamento delle procedure di verifica. Nel provvedimento è stato quindi evidenziato che, presso l'Autorità, è stato istituito un tavolo tecnico di monitoraggio con la partecipazione delle emittenti e dei fornitori di contenuti nonché delle
associazioni rappresentative degli stessi e delle istanze dei consumatori, che procederà, a rilevazioni soggettive del livello sonoro dei messaggi pubblicitari e delle televendite per verificare l'impatto di precise e definite soglie di tolleranza.
Data: 29/03/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi