Cassazione: agente immobiliare evade? Le dichiarazioni degli acquirenti lo inchiodano
Hanno quindi aggiunto che “ciò comporta che il provvedimento di autorizzazione debba necessariamente trovare causa e giustificazione nell'esistenza di gravi indizi di violazione della legge fiscale, la cui valutazione va effettuata 'ex ante' con prudente apprezzamento, e sia, pur concisamente, motivato. E ciò, a maggior ragione, quando si tratti del domicilio di un soggetto che, rispetto al fine di acquisizione degli elementi probatori dell'evasione fiscale contemplato dal provvedimento autorizzativo, non sia il soggetto attivo delle presunte violazioni ma debba essere invece ritenuto un mero terzo”.
Infine la Corte ha aggiunto che “le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di statuire che 'il giudice tributario, in sede di impugnazione dell'atto impositivo basato sui libri, registri, documenti ed altre prove reperite mediante accesso domiciliare autorizzato dal procuratore della Repubblica, ai sensi dell'art. 52 del d.p.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in tema di imposta sul valore aggiunto – resto applicabile anche ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi dal richiamo operato dall'art. 33 del d.p.R. 29 settembre 1973, n. 600 – ha, il potere – dovere […], oltre che di verificare la presenza, nel decreto autorizzativo, di motivazione – sia pure concisa o 'per relationem' mediante receperimento dei rilievi dell'organo richiedente – circa il concorso di gravi indizi del verificarsi dell'illecito fiscale, anche di controllare la correttezza in diritto del relativo apprezzamento, nel senso che faccia riferimento ad elementi cui l'ordinamento attribuisca valenza indiziaria. Pertanto, nell'esercizio di tale compito, il giudice deve negare la legittimità dell'autorizzazione emessa esclusivamente sulla scorta di informazioni anonime, valutando conseguenzialmente il fondamento della pretesa fiscale senza tenere conto di quelle prove”. Data: 31/03/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi