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Cassazione: animali randagi? Non sempre il Comune è responsabile

La Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 8137/2009) ha stabilito che, in tema di randagismo, sono le Asl territorialmente competenti, a dover risarcire i danni alle persone che subiscono danni dai cani randagi e ciò in quanto una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali.I Giudici di Piazza Cavour hanno precisato che “la legittimazione passiva spetta alla locale azienda sanitaria, succeduta alla USL, e non al Comune, sul quale, perciò, non può ritenersi ricadente il giudizio di imputazione dei danni dipendenti dal suddetto evento”. Data: 10/04/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi