Cassazione: rimborsabile iva anticipata dal cliente al proprio difensore
Con la
sentenza n.10336, depositata il 5 maggio 2009, la Corte di Cassazione ha stabilito che può essere rimborsata alla parte vincitrice della causa, l'Iva che è stata anticipata al legale di fiducia a norma dell'art.18 del D.P.R. n.633/1972.Secondo quanto si apprende dalla vicenda, l'azienda Unità Sanitaria Locale n.3 di Catania aveva proposto
ricorso per Cassazione avverso la
sentenza con cui il
giudice di pace aveva rigettato l'opposizione dell'Asl a
decreto ingiuntivo per il recupero delle spese processuali di un farmacista.La Corte ha disatteso l'unico motivo con cui l'Asl ha proposto il ricorso (deducendo la violazione dei principi informatori relativi in materia dell'imposta Iva, e censurando la decisione del
giudice di pace laddove aveva ritenuto dovuto alla parte soccombente l'importo Iva a favore del Procuratore della parte vittoriosa) e, in particolare, ha stabilito che “nel caso in cui sia proposto il
ricorso per Cassazione avverso una
sentenza del
giudice di pace pronunciata secondo equità, non configura la violazione dei principi informatori della materia la denuncia degli inconvenienti pratici relativi all'osservanza di specifici criteri da adottare nella liquidazione delle spese processuali”.“In ogni caso, - continuano i giudici di legittimità - la
sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte vittoriosa, liquidandone l'ammontare costituisce
titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, trattandosi di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art.91, comma primo, cod. proc. civ. consegue al pagamento degli onorari al difensore”.
Data: 13/05/2009 09:00:00
Autore: Luisa Foti