Cassazione: notifica fatta alla suocera? E' valida
“Nella specie – aggiunge la Corte -, poiché non risulta dagli atti che la persona cui è stato consegnato l'atto sia stata trovata presso la sua abitazione deve presumersi, contrariamente all'assunto del giudice a quo, e fino a prova contraria, nella specie insussistente, che la medesima sia stata rinvenuta presso l'abitazione del notificando, ipotesi certamente verosimile in considerazione dei rapporti familiari e della residenza nello stesso immobile, essendo per contro irrilevante il difetto di convivenza in quanto la notificazione mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – al quale è da ritenersi equiparato quello di affinità né l'ulteriore requisito della convivenza – non espressamente menzionato dall'art. 139 c.p.c. -, risultando sufficiente l'esistenza di un vincolo (di parentela o affinità) tale da giustificare la presunzione che la ‘persona di famiglia' consegnerà l'atto al destinatario (…) e restando in ogni caso a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria , senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo”. Data: 22/05/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi