Cassazione: ufficio IVA rettifica dati contribuente? E' lecito
“Infine –prosegue la Corte-, ha un potere di integrare o modificare precedente avvisi di rettifica o di accertamento. La previsione contenuta nell'art'art. 57, comma 3, del d.p.r. n. 633/72 –secondo la quale le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati entro i termini di decadenza previsti dalla legge, mediante la notificazione di nuovi avvisi in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi- si ricollega evidentemente solo all'ipotesi nella quale vi sia stato un recupero di imposta, come è desumibile agevolmente dalla lettura del primo comma della norma in esame, che fa riferimento agli articolo 54 e 55. La disciplina dell'art. 57, comma 3, posta a garanzia del contribuente (…), nega all'Amministrazione il potere di emanare un nuovo avviso di rettifica, o di accertamento, se essa non è venuta a conoscenza di ‘nuovi elementi'. Solo nell'affermativa, l'Amministrazione ha il potere di ‘integrare' o di ‘modificare' (evidentemente in peggio per il contribuente) il precedente avviso”.
Gli Ermellini hanno quindi concluso che proprio per la peculiarità della fattispecie, ‘a pena di nullità', nel secondo avviso, debbono essere indicati non solo i nuovi elementi, ma anche gli atti o i fatti attraverso i quali i nuovi elementi sono stati acquisiti a conoscenza. Data: 09/07/2009 09:00:00
Autore: Cristina Matricardi