Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  Rottamazione quinquies: verso un nuovo "condono" fiscale Alice Cometto - 16/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione, ritocco andato male? Va risarcito anche il danno psicologico

Nelle ipotesi di interventi di chirurgia estetica, se un ritocco viene eseguito male è possibile ottenere il risarcimento del danno anche per il disagio psicologico che consegue alla presenza di cicatrici deturpanti.Secondo la Corte occorre tenere conto del grave turbamento che può derivare al paziente per le conseguenze di un intervento malriuscito.La decisione è della Terza Sezione Civile (sentenza 18805/2009) che ha accolto le richieste di una modella che dopo un intervento al seno si era ritrovata con delle "cicatrici deturpanti" impossibili da eliminare.Già la Corte di Appello aveva riconosciuto alla ragazza un risarcimento di 230 milioni di vecchie lire oltre 15 mila euro per i danni patrimoniali e altri 5.800 per il rimborso di dei costi per tentare un intervento chirurgico riparatore. La ragazza però lamentava che il risarcimento non aveva tenuto conto dei danni 'non fisici' e cioè di quel grave turbamento che le era derivato anche alla vita di relazione inclusi "i gravi turbamenti della sfera affettiva e sessuale". Insomma i giudici di merito non ne avevano voluto sapere di riconoscerle altro rispetto alla somma liquidata.Ora la Cassazione le ha dato ragione sottolineando che "la presenza di cicatrici deturpanti non puo' considerarsi non funzionale allorche' vengano in considerazione l'estetica e la sfera sessuale della persona". La donna, infatti, dopo i ritocchi sbagliati era entrata in uno stato di depressione e per la Suprema Corte "il fatto stesso che si debba ricorrere ad una psicoterapia manifesta la presenza di un turbamento grave" di cui un giudice non può non tenere conto. Data: 05/09/2009 09:34:00
Autore: Roberto Cataldi