Somministrazione lavoro e staff leasing: evoluzioni della questione Francesco Chinni e Sergio Di Dato - 02/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Rc auto, Corte Giustizia UE: illegale blocco tariffe

Roma, 25 feb. (Adnkronos) - La normativa italiana che impone il congelamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria sui veicoli a motore e' in contrasto con il diritto comunitario. E' quanto asserisce la Corte di giustizia della Ue in una sentenza pubblicata oggi a Lussemburgo. Per contro, la Corte ammette l'obbligo per le compagnie di assicurazione di comunicare i sinistri ad una banca dati. Le sentenza della Corte di giustizia si riferisce al blocco delle tariffe deciso del Governo italiano nel marzo del 2000 e poi abrogato. La Commissione europea ha visto in tali disposizioni una violazione del principio della liberta' tariffaria e del regime di scambio di informazioni previsto dalla direttiva del 1992 e ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la Repubblica italiana. E nonostante il congelamento delle tariffe sia nel frattempo venuto meno, la Commissione ha espressamente mantenuto il proprio ricorso. 'La Corte -recita la sentenza- accoglie la domanda della Commissione relativa alle limitazioni tariffarie introdotte dalla normativa italiana'. Secondo la Corte, 'la direttiva intende garantire il principio della liberta' tariffaria nel settore dell'assicurazione auto obbligatoria, il che implica il divieto di ogni sistema di notifica e di approvazione delle tariffe a meno che esso non faccia parte di un sistema generale di controllo dei prezzi'. La Corte constata che 'la disciplina tariffaria prevista dalla normativa italiana restringe notevolmente la liberta' tariffaria delle compagnie di assicurazione, ivi comprese quelle che esercitano le loro attivita' in regime di liberta' di stabilimento e di libera prestazione dei servizi'. Inoltre, 'considera che la disciplina italiana costituisce un intervento puntuale nel settore dell'assicurazione auto obbligatoria senza un nesso diretto con le varie misure prese in altri settori di cui fa cenno il governo italiano. Pertanto, essa non puo' essere giustificata come parte di un sistema generale di controllo dei prezzi'. La Corte respinge invece la domanda della Commissione vertente sull'obbligo delle compagnie di assicurazione di comunicare ad una banca dati i sinistri a loro carico. 'La direttiva prevede lo scambio di dati essenziali tra autorita' nazionali al fine di evitare ostacoli ingiustificati all'esercizio della liberta' di stabilimento e della libera prestazione dei servizi; la raccolta di informazioni prevista dalla normativa italiana ha una finalita' di lotta alle frodi diversa da quella perseguita dalla direttiva. Poiche' i due meccanismi non perseguono la stessa finalita', la Corte ritiene che essi non debbano essere considerati incompatibili l'uno con l'altro'. Data: 25/02/2003
Autore: Adnkronos