Clausola risolutiva espressa nel contratto di agenzia
In presenza di un
inadempimento dell'agente, il preponente può ottenere la
risoluzione del contratto anche ai sensi dell'art. 1453 c.c. purchè dimostri che l'
inadempimento stesso sia di non scarsa importanza, come richiesto dall'art. 1455 c.c.La disciplina generale in materia di
risoluzione del contratto, tuttavia, ha scarso rilievo pratico con riferimento al
contratto di agenzia, attese la necessità di aderire l'autorità giudiziaria per azionare il rimedio di cui all'art. 1453 c.c. e la difficoltà di dimostrare la gravità dell'
inadempimento posto in essere dall'agente.Per queste ragioni è molto più diffuso nella pratica l'inserimento nel
contratto di agenzia di una
clausola risolutiva espressa che preveda, ai sensi dell'art. 1456 c.c. lo scioglimento ipso iure del
contratto qualora l'agente abbia violato specifiche obbligazioni qualificate dalle parti contraenti come particolarmente importanti quali, soprattutto, il mancato raggiungimento di un determinato livello di fatturato.In questo modo, il giudizio circa la gravità dell'
inadempimento dell'agente è escluso dalla natura stessa della
clausola risolutiva espressa.Infatti, in tale ipotesi, l'art. 1455 c.c. non trova applicazione perché, in caso di clausola risolutiva, il giudizio circa la scarsa o non scarsa importanza dell'adempimento è precluso dall'esistenza di un accordo al riguardo tra i contraenti, cosicché la risoluzione, in tale eventualità, si ricollega e discende direttamente dal regolamento contrattuale.Quindi, attraverso la previsione di una
clausola risolutiva espressa, il giudizio circa la gravità dell'
inadempimento è in re ipsa, si che a fronte dell'
inadempimento stesso la controparte può risolvere di diritto il
contratto ex art. 1456 c.c.La Cass. ( sent. 13076/2009) stabilisce che la mancata previsione negli accordi collettivi degli agenti di commercio della cl. Risolutiva espressa non esclude l'apponibilità di tale clausola al
contratto individuale, con la conseguenza che ove le parti abbiano preventivamente valutato l'importanza di un determinato
inadempimento, facendone discendere la
risoluzione del contratto senza preavviso, il giudice di merito non può compiere alcuna indagine sull'entità dell'
inadempimento, ma deve solo accertare se esso sia imputabile al soggetto obbligato a titolo di colpa, peraltro presunta ai sensi dell'art. 1218 c.c.
Data: 28/11/2009 09:00:00
Autore: Francesca Bertinelli