Promessa di vendita: scattano i danni per l'inadempimento
La Cassazione (Sent. 1307/2003) ha stabilito che il promissario acquirente di un immobile, qualora si sia reso inadempiente in ordine al pagamento del prezzo da versare prima del definitivo, è tenuto a risarcire i danni
Osserva infatti la Corte che la legittimità originaria del possesso viene meno a seguito della risoluzione lasciando che l'occupazione dell'immobile si configuri come "sine titulo".
Il risarcimento del danno, precisano i giudici di Piazza Cavour, trova giustificazione nel lucro cessante per il danneggiato che non ha potuto trarre frutti né dal pagamento del prezzo né dal godimento dell'immobile.
Per la liquidazione, inoltre, si dovrà fare riferimento all'intera durata dell'occupazione e quindi a partire dalla data dell'immissione nel possesso e non solo dalla data in cui viene proposta la domanda giudiziale di risoluzione contrattuale.
Data: 31/01/2003 08:00:00Autore: Redazione