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Cassazione: trattamento di fine rapporto e fondo di garanzia

Corte di Cassazione (sentenza n. 22647/2009)
La Cassazione (sent. n. 22647/2009) ha affermato che, se il datore è un imprenditore commerciale soggetto alle procedure esecutive concorsuali, il lavoratore, per poter ottenere il pagamento del Tfr dal Fondo di garanzia, deve provare, oltre alla cessazione del rapporto e all'inadempimento del debitore, anche lo stato d'insolvenza in cui versa costui.
Gli Ermellini precisano che "l'intervento del Fondo di garanzia può realizzarsi solamente se il lavoratore assolve all'onere di dimostrare, in primo luogo, che è stata emessa la sentenza dichiarativa di fallimento e, in secondo luogo, che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo".

Data: 11/09/2009 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli