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Cassazione: danni per tentato stupro? Bastano 3mila euro

Chi è responsabile di una tentata violenza sessuale potrebbe cavarsela con un risarcimento di appena 3 mila euro. E' stata questa infatti la somma riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, ad una donna aggredita da due sconosciuti.Secondo la Cassazione nella liquidazione del danno morale si deve considerare il fatto che gli aggressori "non sono riusciti a congiungersi carnalmente con la vittima e non puo' non tenersi conto del fatto che le conseguenze sono state in concreto assai minori" rispetto a uno stupro vero e proprio.Con questa motivazione la terza sezione penale della Corte (sentenza n. 49952/2009), nel confermare una condanna nei confronti di un 26enne per violenza sessuale, ha ritenuto equa la cifra di 3 mila euro pattuita come risarcimento danni alla vittima. Il caso risale a circa due anni fa, quando una donna era stata aggredita da due persone, spinta dentro l'androne di un palazzo e parzialmente denudata. La donna era riuscita ad evitare la violenza sessuale solo per l'intervento di due persone che, sopraggiunte sul posto, avevano visto la scena.I due aggressori, che venivano condannati in primo e secondo grado, avevano offerto alla vittima 3 mila euro come risarcimento e la somma era stata accettata. In Cassazione uno dei due imputati ha chiesto che la condanna penale (2 anni e 10 mesi di reclusione) venisse ridotta considerato che lo stupro non si era compiuto e che il risarcimento teneva conto appunto di un danno minore.La suprema Corte che ha respinto il ricorso ha evidenziato nella sentenza che "ai soli fini della quantificazione del danno morale non puo' non tenersi conto della circostanza che gli aggressori non sono riusciti a congiungersi carnalmente con la vittima e non hanno potuto portare a termine il proprio disegno, e non puo' non tenersi conto del fatto che le conseguenze per la vittima sono state in concreto assai minori di quello che avrebbero potuto essere, cosi' che la somma di 3 mila euro, considerata congrua dalla vittima stessa, deve essere rapportata a tale realta'". Data: 31/12/2009 10:00:00
Autore: Roberto Cataldi