Cassazione: divieto di anatocismo per gli interessi dei mutui
Non è possibile cumulare gli interessi di
mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo.Lo ha stabilito la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione (Sent. n.2593/2003) precisando che gli interessi scaduti per il mancato pagamento di una rata di mutuo, non possono produrre a loro volta interessi.Detti interessi, precisa infatti la Corte, possono produrre interessi soltanto dalla domanda giudiziale o in base a una convenzione stipulata in data posteriore alla loro scadenza.I Giudici di Piazza Cavour estendendo il cosiddetto ?divieto di anatocismo? previsto dal
codice civile anche ai mutui bancari hanno spiegato che "Nell'ipotesi di mutuo per il quale sia previsto un piano di restituzione differito nel tempo, mediante il pagamento di rate costanti comprensive di parte del capitale e degli interessi, questi ultimi conservano la loro natura e non si trasformano invece in capitale da restituire al mutuante, cosicchè la convenzione, contestuale alla stipulazione del mutuo, la quale stabilisca che sulle scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno anatocistico, vietato dall'art. 1283 c.c."
Data: 20/03/2003
Autore: Cristina Matricardi