Cassazione: lo scarso rendimento del lavoratore non giustifica il licenziamento
La Sezione lavoro della Corte di Cassazione (Sent. 3250/2003) ha stabilito che lo scarso rendimento del lavoratore, dovuto a impedimenti fisici, che siano superabili con l'adozione di diverse modalità di esecuzione del lavoro compatibili con l'organizzazione aziendale, "cui il datore di lavoro è tenuto nell'ambito del suo dovere di cooperazione anche a norma dell'art. 2087 c.c." non giustifica il
licenziamento.I Giudici del palazzaccio hanno precisato che, "in relazione al cosiddetto scarso rendimento, il datore di lavoro che intenda farlo valere quale giustificato motivo soggettivo di
licenziamento, ai sensi dell'art. 3 legge 604/66, non può limitarsi a provare il mancato raggiungimento del risultato atteso ed eventualmente la sua oggettiva esigibilità, ma è onerato dalla dimostrazione di un notevole
inadempimento degli obblighi contrattuali del lavoratore, quale fatto complesso alla cui valutazione deve concorrere anche l'apprezzamento degli aspetti concreti".
Data: 03/04/2003
Autore: Cristina Matricardi