Assegno di accompagnamento: è una prestazione pensionistica a carattere complementare
La Suprema Corte con
sentenza del 12 marzo 2010, n. 6093, pronunciandosi sulla natura dell'assegno di accompagnamento (ex art. 5 della legge n. 222 del 1984), ha statuito che esso, in virtù della stretta correlazione con la pensione di inabilità, costituisce una prestazione pensionistica a carattere previdenziale, con conseguente applicabilità del regime di irripetibilità alle condizioni previste per l'indebito previdenziale.
Data: 25/04/2010 10:00:00
Autore: Francesca Bertinelli