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Sezioni Unite: quantificazione del danno da demansionamento professionale

Con la sentenza n. 4063 del 2010 la Suprema Corte ha riconosciuto ad un impiegato amministrativo dell'INPS un risarcimento del danno per “ mortificazione professionale” nettamente superiore a quanto precedentemente riconosciuto dalla Corte d'Appello di Firenze. Le difficoltà organizzative che avevano indotto l'istituto di previdenza ad una riorganizzazione dell'attività svolta al suo interno sono state definite dai giudici di legittimità come di carattere temporaneo e non idonee a giustificare un demansionamento per ben due anni. Il ricorrente era stato l'unico dipendente, a differenza degli altri colleghi, rimasto privo di specifiche mansioni da svolgere per il periodo compreso tra il 1996 ed il 1999. Pur in assenza di specifici intendi discriminatori il comportamento datoriale è stato ritenuto meritevole di censura alla luce della reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale lamentate dal ricorrente. Il lavoratore, che per anni aveva guidato il proprio ufficio si era trovato a dover operare in un locale piccolo, fatiscente e privo di computer, Lo stesso aveva più volte sollecitato l'amministrazione ad ricollocarlo per lo svolgimento di attività che non compromettessero la propria esperienza e la propria qualificazione professionale , prescindendo da possibili aspettative di progressione nella carriera. La Corte nel riconoscere il diritto vantato dal ricorrente, nel cassare con rinvio, ha inoltre affermato come , una volta accertato il demansionamento professionale del lavorato, spetta al giudice di merito accertare l'esistenza del relativo danno utilizzando tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento. Un ruolo decisivo in tal senso viene ad essere assunto dalle presunzioni nonché da una complessa valutazione di tutti gli elementi dedotti quali caratteristiche, durata, gravità e frustrazione professionale. Data: 11/05/2010 10:00:00
Autore: Elisa Barsotti