Pusher incensurato? Cassazione, no alle attenuanti generiche
Con la
sentenza n. 20851, la Corte di cassazione ha stabilito che la sola incensuratezza del pusher non può essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Lo ha stabilito, in particolare, la Sesta Sezione penale che, con la
sentenza depositata il 3 giugno con cui ha annullato senza rinvio la
sentenza impugnata, respingendo il ricorso proposto dal pusher e accogliendo quello del Procuratore Generale, ha stabilito che “quando è stata emessa la
sentenza impugnata, era in vigore la nuova formulazione dell'art. 62 bis c.p., - dopo entrata in vigore della legge n. 125 del 2008, il cd. “pacchetto sicurezza” - ha voluto escludere che la sola assenza di precedenti penali possa essere posta a fondamento della concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale disposizione - hanno precisato i giudici di legittimità - (…) ha l'obiettivo di restituire effettività alla sanzione penale, impedendo l'uso indiscriminato dei benefici che il legislatore ha inteso riservare a situazioni specifiche, più ristrette di quelle che precedentemente li autorizzavano. (…) Poiché il reato contestato all'
imputato è stato commesso il 7 novembre 2009, e cioè dopo la entrata in vigore della l. n. 125 del 2008, - ha stabilito la Corte - la
sentenza impugnata ha violato tale legge laddove ha ritenuto di concedere le attenuanti generiche soltanto in base alla incensuratezza dell'imputato”.
Data: 04/06/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti