I 5 elementi del consenso informato Carlo Pisaniello - 17/12/24  |  Il licenziamento del lavoratore a seguito di un controllo occulto e la privacy Andrea Pedicone - 24/11/24  |  La scienza smascherata United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 21/06/23  |  Compiti a casa: i docenti devono usare il registro elettronico  Redazione - 12/04/23  |  Annullate multe over50: la prima sentenza United Lawyers for Freedom - ALI Avvocati Liberi - 26/03/23  |  

Cassazione: Contraffazione anche se si riproduce una forma nota

La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 25073 del 02 luglio 2010, ha riconosciuto che il reato di contraffazione, ex art. 474 c.p, debba essere ravvisato anche nel caso di riproduzione di un oggetto coperto da brevetto nonostante dai disegni registrati non sia possibile desumere quale sia in concreto la forma sottoposta a tutela. I giudici di merito con la sentenza impugnata aveva no invece ritenuto che il fatto non costituisse reato dal momento in cui dei disegni registrati non era possibile individuare quale fosse la forma dell'accendino sottoposta alla tutela del brevetto.Ciò che rileva, secondo i giudici di legittimità, è che la falsificazione sia idonea a trarre in inganno i terzi, generando confusione tra il prodotto originale e quello contraffatto.. il bene giuridico protetto dalla norma in esame è infatti la fede pubblica ossia l'affidamento che i cittadini ripongono nei marchi e nei segni distintivi. Il reato sarà perciò integrato ogni volta in cui viene svolto il commercio di beni contraffatti, non rilevando il fatto se ciò sia o meno in grado di trarre in inganno il cliente. Data: 06/07/2010 10:00:00
Autore: Elisa Barsotti