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Il Fascicolo Sanitario Elettronico finalmente previsto per legge?

Finalmente sembra che i tempi siano maturi per una puntuale regolamentazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (F.S.E.): lo scorso 24 Settembre il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge intitolato “Sperimentazione clinica e altre disposizioni in materia sanitaria”, il quale, tra l'altro, prevede l'ingresso di questo tanto importante quanto delicato strumento nel panorama legislativo italiano. In realtà, pur non essendoci tuttora nessuna norma di rango primario o secondario che lo contempli, il Fascicolo Sanitario Elettronico già nel 2009 è stato oggetto di un'enunciazione di principi fondamentali, definiti “linee guida”, da parte del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Con la deliberazione n. 25 del 16/07/2009, pubblicata in G.U. n. 178 del 3 agosto 2009, il Garante ha innanzitutto definito il F.S.E. come quel fascicolo formato con riferimento a dati sanitari originati da diversi titolari del trattamento operanti più frequentemente, ma non esclusivamente, in un medesimo ambito territoriale (es., azienda sanitaria, laboratorio clinico privato operanti nella medesima regione o area vasta). Si è, poi, occupato di individuare una nutrita serie di cautele che, per esplicita ammissione del Garante medesimo, hanno lo scopo di delineare specifiche garanzie e responsabilità, nonché alcuni diritti, proprio in attesa di un intervento legislativo che regoli più compiutamente la materia. Il disegno di legge destinato a colmare siffatto vuoto normativo, che ora attende l'approvazione di entrambi i rami del Parlamento, si prefigge di disciplinare il F.S.E., da istituirsi da parte di Regioni e Province autonome, non solo allo scopo di migliorare il livello di tutela del singolo assistito, permettendo a tutti gli operatori sanitari coinvolti di conoscere la “storia clinica” di un certo soggetto, ma per utilizzare tale strumento a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, nonché di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico e perfino ai fini di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria. Data: 06/10/2010 10:23:00
Autore: V.Z.