Facebook agli arresti domiciliari? Violato il 'divieto di comunicazione'
Con la sentenza n. 37151/2010 la Corte di cassazione ha stabilito comunicare via internet è vietato a chi è soggetto alla misura cautelare degli arresti domiciliari
Con la
sentenza n. 37151 la Corte di cassazione ha stabilito comunicare via internet è vietato a chi è soggetto alla misura cautelare degli
arresti domiciliari. Il divieto di comunicare con persone diverse dai familiari, come espressamente stabilito dall'art. 276 del
codice di procedura penale, ha spiegato la Corte, va inteso nel senso di estendere il divieto di comunicare anche tramite internet o a qualsiasi altri strumento di “comunicazione”. Il concetto di divieto di comunicazione viene così allargato non solo in riferimento alla divieto di comunicare direttamente a voce con i propri familiari ma viene esteso anche alla comunicazione che avviene tramite internet o tramite pizzini, gesti, comunicazioni mediatiche o altri strumenti d questo tipo. Nella parte motiva della
sentenza si legge infatti che “la generica prescrizione di “non comunicare con persone diverse dai familiari conviventi” prevista dall'articolo 276, comma uno, c.p.p., va intesa nella accezione di divieto non solo di parlare con persone non della famiglia e non conviventi, ma anche di entrare in contatto con altri soggetti, dovendosi ritenere estesa, pur in assenza di prescrizioni dettagliate e specifiche, anche alle comunicazioni, sia vocali che scritte attraverso Internet”. Tuttavia, hanno continuato i giudici di legittimità, “l'uso di internet non può essere vietato tout court ove non si risolva in una comunicazione con terzi, comunque, attuata, ma abbia solamente funzione conoscitiva o di ricerca, senza entrare in contatto, tramite web, con altre persone”. La Corte ha poi da ultimo precisato che “l'eventuale violazione di tale divieto va, comunque, provato dall'accusa e non può ritenersi presunto, nella fattispecie, dall'uso dello strumento informativo”.
Data: 30/10/2010 10:00:00
Autore: Luisa Foti