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Indennità di accompagnamento: Cassazione, irrilevanti gli episodi temporanei



La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21281 del 15 ottobre 2010, ha stabilito che le condizioni di non autosufficienza, richieste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, siano costantemente riferibili al soggetto assistibile, non rilevando i deficit a carattere episodico.Il principio di diritto è stato enunciato dalla Suprema Corte su ricorso proposto dall'assistibile contro la pronuncia della Corte d'Appello, che aveva riconosciuto all'uomo sì il diritto al beneficio assistenziale ma con decorrenza successiva rispetto a quella da lui ritenuta corretta.Il Giudice del gravame basava la sua decisione sul fatto che i disturbi lamentati dall'assistibile non avevano particolare incidenza sulla sua autosufficienza e che l'invalidità complessiva e la necessità di assistenza non potevano considerarsi persistenti anche per il periodo anteriore alla data fissata.La Suprema Corte, rigettando il ricorso e sottolineando che le condizioni di non autosufficienza, richieste ai fini dell'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, consistono, alternativamente, "nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza", precisa, come da costante giurisprudenza, che "ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità."
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Data: 27/10/2010 10:00:00
Autore: L.S.