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Cassazione: giustificato il licenziamento del dirigente 'inadeguato'



"La disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi nn. 604 del 1966 e 300 del 1970 non è applicabile, ai sensi dell'articolo 10 della prima delle leggi citate, ai dirigenti convenzionali, quelli cioè da ritenere tali alla stregua delle declaratorie del contratto collettivo applicabile, sia che si tratti di dirigenti apicali, che di dirigenti medi o minori, ad eccezione degli pseudo-dirigenti, vale a dire di coloro i cui compiti non sono in alcun modo riconducibili alla declaratoria contrattuale del dirigente”.E' quanto affermato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 25145 del 13 dicembre 2010, ha accolto il ricorso di un'impresa che aveva licenziato un proprio dirigente minore.I Giudici di merito avevano ritenuto fondata la domanda di reintegrazione del dirigente affermando in via di principio che il licenziamento ad nutum riguarda unicamente i dirigenti apicali e che nel caso di specie il licenziamento non era sostenuto da un giustificato motivo ai sensi della legge n. 604 del 1966.La Suprema Corte ha precisato, a tal proposito, che la nozione contrattuale di giustificatezza adottata da alcuni contratti collettivi per la categoria dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo che sul piano oggettivo, da quella di giustificato motivo di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604. Tale asimmetria, si legge in sentenza, "trova la sua ragion d'essere nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in ragione della mansioni a lui affidate per la realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto alle aspettative riconoscibili ex ante o una importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extra-lavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita dal dirigente stesso possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento a norma della disciplina contrattuale dello stesso". Data: 15/12/2010
Autore: L.S.