Cassazione: no ai rumori “tollerabili” ma insostenibili per il vicino
Anche se le immissioni sonore rispettano il limite previsto dai regolamenti, potrebbero non essere lecite sotto il profilo civilistico. La soglia di tollerabilità dei rumori deve infatti essere letta insieme al principi di cui all'articolo 844 cc, norma che impone di contemperare le ragioni delle attività produttive con quelle della proprietà. Nel caso di specie, un avvocato, stanco di un condizionatore posizionato al confine tra l'appartamento dello stesso e un negozio, si era visto rigettare il suo ricorso, in primo e in secondo grado. Con la sentenza n. 939 del 2011 i giudici della Corte di Cassazione hanno spiegato invece che, pur rispettando la soglia della tollerabilità, le immissioni sonore potrebbero infatti non essere lecite: “mentre è senz'altro illecito - (Cass. 1418706) - il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che, disciplinando le attività produttive, fissano nell'interesse della collettività le modalità di rilevamento dei rumori e i limiti massimi di tollerabilità, l'eventuale rispetto degli stessi non può far considerare senz'altro lecite le immissioni, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità formularsi alla stregua di cui all'art. 844 c.c.” “Tale principio, - hanno continuato i giudici della seconda sezione civile - nella sua prima parte, si basa sull'evidente considerazione che, se le emissioni acustiche superano, per la loro particolare intensità e capacità diffusiva, la soglia di accettabilità prevista dalla normativa speciale a tutela di interessi della collettività, così pregiudicando la quiete pubblica, a maggior ragione le stesse, ove si risolvano in immissioni nell'ambito della proprietà del vicino, ancor più esposto degli altri, in ragione della vicinanza, ai loro effetti dannosi, devono per ciò solo considerarsi intollerabili ai sensi dell'art. 844 c.c. e pertanto illecite anche sotto il profilo civilistico. Tanto non è stato considerato dal giudice di merito, che pur avendo rilevato che al livello dei locali a piano terra dell'immobile erano percepibili emanazioni sonore eccedenti la soglia legale di accettabilità, ne ha escluso l'intollerabilità ex art. 844 c.c. , non tenendo conto che, pur nel “tempo strettamente necessario al loro utilizzo” (…), chi si trovasse in tali ambienti, sarebbe stato comunque esposto a rumori che, per presunzione normativa, devono comunque ritenersi nocivi per le persone, così finendo con il disattendere anche l'altro principio, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel conflitto tra esigenze della produzione, pur contemplate dall'art. 844 c. c. ed il diritto alla salute, un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma civilistica deve attribuire necessaria prevalenza al secondo, dovendo il limite della relativa tutela ritenersi intrinseco all'attività produttiva”.
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Data: 21/01/2011 10:30:00
Autore: Luisa Foti