Aumento percentuale invalidità civile per ottenere assegno
Il provvedimento prevede l’aumento della percentuale per la concessione dell’invalidità: si passa quindi dal 74% (previsto dal decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, art. 9, comma 1) all’85%. Le misure si interessano poi di intensificare il programma di controlli Inps per un totale di centomila controlli per l’anno in corso, e di duecentomila per ciascuno per gli anni 2011 e 2012 verso tutti i titolari dei benefici economici di invalidità civile con il concorso delle regioni alle spese in materia di invalidità civile. Il provvedimento apporta poi delle modifiche in materia di accertamento della condizione di handicap. Verranno inoltre
applicate sanzioni disciplinari, agli esercenti una professione sanitaria che intenzionalmente attestano falsamente uno stato di malattia o di handicap, cui consegua il pagamento di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità successivamente revocati ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del (d.p.r. 698/1994, art.5, comma 5) per accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari.
Il medico, ferme la responsabilità penale e disciplinare e le relative sanzioni, è obbligato a risarcire il danno patrimoniale, pari al compenso corrisposto a titolo di trattamenti economici di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità nei periodi per i quali sia accertato il godimento da parte del relativo beneficiario, nonché il danno all'immagine subiti dall'amministrazione.