Risconssione

Secondo le disposizioni del decreto, dal primo luglio 2011, non ci sarà più la cartella di pagamento: sarà già l’avviso di accertamento del fisco e non più la cartella di pagamento a costituire titolo esecutivo. Una volta ricevuto l’avviso, se il contribuente non versa quanto dovuto,  l'Agenzia delle entrate provvederà ad inviare i dati a Equitalia che recupererà le somme non versate. Secondo quanto si legge infatti dall’art. 29, l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, (o in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, gli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.). L'intimazione ad adempiere al pagamento sarà inoltre contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni. In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata. Tali atti, (avviso di accertamento per imposte sui redditi e iva) divengono esecutivi all'atto della notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo (avviso di accertamento) e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede ad espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L'art.30 decreto-legge (potenziamento dei processi di riscossione dell'INPS), stabilisce poi che lo stesso procedimento verrà applicato all’Inps. In ambito di contenzioso tributario e previdenziale, le disposizioni  (art.29) prevedono che i ruoli erariali e previdenziali non potranno essere sospesi all’infinto dai giudici tributari, ma solo per un massimo di 150 giorni: questa misura mira ad incentivare la trattazione delle cause e la riscossione in tempi brevi.