Giurisdizione di legittimità, esclusiva e di merito
Il comma 3 dell’art. 7 precisa che la giurisdizione si articola in giurisdizione generale di legittimità, a cui sono devolute le controversie relative ad atti, provvedimenti o omissioni delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle relative al risarcimento del danno per lesione di interessi legittimi (in virtù della storica sentenza n. 500/1999) e agli altri diritti patrimoniali consequenziali, pure se introdotte in via autonoma.
Per quanto riguarda le materie di giurisdizione esclusiva, (indicate tassativamente dall’art. 133 del presente codice), sono devolute al giudice amministrativo le controversie in materia di diritti soggettivi pure ai fini risarcitori.
L’art. 134 del nuovo codice del processo amministrativo, nell’indicare le materie devolute alla giurisdizione di merito, precisa che il giudice amministrativo, in questo caso può sostituirsi all’amministrazione.