Perchè possa ritenersi integrata una violazione del divieto di concorrenza, deve essere dimostrata la trattazione di affari per conto proprio o di terzi. Qualora manchi la prova dello svolgimento da parte del lavoratore di un'attività complessa riconducibile al concetto di trattazione di affari e manchi, da parte della società datrice di lavoro, la dimostrazione del carattere concorrenziale di un'attività imprenditoriale dall'oggetto analogo ma svolta in una realtà territoriale distante, il licenziamento non è legittimo. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8969 del 19 aprile 2011, rigettando il ricorso di una società che aveva licenziato un proprio dipendente, addetto alla sala bingo, per aver prestato, durante una giornata di riposo, attività lavorativa presso un'altra azienda dello stesso settore. Secondo la Suprema Corte il ricorso è da qualificare come manifestatamente infondato per non aver la società dimostrato il carattere concorrenziale di attività svolte in province differenti e il disvalore, sotto il profilo della fedeltà, di una frequentazione limitata ad una giornata di riposo legittimamente goduta dal lavoratore.
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