Con la sentenza n. 8985, la terza sezione civile della Corte di cassazione ha stabilito che in tema di spese per l'assistenza legale, non può essere riproposta nuovamente ula domanda con la quale si richieda il rimborso delle spese legali affrontate prima di proporre quel giudizio e volte a valutare la convenienza dell'instaurazione dello stesso. Secondo infatti il giudizio della Suprema Corte "le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del processo rientrano fra quelle concernenti lo "studio della controversia", che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice che provvede sulla domanda". Precisando che si verte in una situazione di "violazione del giudicato", in quanto la pronunzia sulle spese legali, anche anteriori alla causa, sostenute dall'attrice era da intendersi ricompresa nella statuizione sulle spese processuali (compensate) adottata a chiusura del giudizio principale (l'attrice avrebbe potuto se mai impugnare quella sentenza, dolendosi della compensazione ma non promuovere un nuovo giudizio), la Corte ha specificato che "nella specie è stato violato il giudicato esterno (rilevabile anche d'ufficio) in quanto le spese per l'assistenza legale anteriori all'instaurazione del processo rientrano fra quelle concernenti lo "studio della controversia", che vengono sostenute dalla parte e liquidate dal giudice che provvede sulla domanda. Il quale su quelle spese ha dunque già necessariamente statuito, ritenendo di compensarle. Va conseguentemente escluso che, esaurito un giudizio, si possa nuovamente adire il giudice con autonoma domanda, con la quale si richieda il rimborso delle spese legali affrontate prima di proporre quel giudizio al fine di valutare la convenienza di instaurarlo".
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