Con la sentenza n.10205 depositata il 10 maggio 2011 la terza sezione civile ha stabilito che non contrastano con la normativa comunitaria le disposizioni contenute nella legge 39/1989 (artt.2,3,6 e 8) che riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione e prevedono l'inesigibilità della provvigione in caso di mancanza di iscrizione. Secondo la Suprema Corte, che nel caso di specie ha rigettato il ricorso della ricorrente che richiedeva la disapplicazione delle nazionali in quanto contrastanti con il diritto europeo (artt. 12, 43, 49 del T.F.U.E.), "il legislatore comunitario, recentemente occupatosi della materia dei servizi nel mercato interno, ha dato occasione ad una nuova legislazione nazionale che ha soppresso il ruolo dei mediatori, senza porre ostacoli diretti alla conservazione degli effetti della pregressa normativa incidenti sulla retribuzione del mediatore non iscritto". Nell'ultimo passaggio motivo della sentenza, gli Ermellini hanno quindi precisato che nel caso di specie "deve essere esclusa la praticabilità dell'azione di indebito oggettivo: pur essendo in astratto applicabile la disciplina dell'indebito oggettivo alle restituzioni conseguenti alla nullità di contratti aventi ad oggetto un facere invece che un dare, l'obbligo di restituzione della provvigione stabilito in questo caso, impedisce il ricorso alla disposizione ex articolo 2033 Cc. Mentre la disciplina dell'indebito oggettivo si basa sull'assenza di causa dell'attribuzione patrimoniale, nel caso del mediatore "improprio" il mancato compenso è voluto dal legislatore come «sanzione» per aver compiuto l'attività senza iscrizione all'albo".
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