Clonare bancomat integra la fattispecie di reato di frode informatica. A dirlo è una recente sentenza della Corte di Cassazione (la n. 17748/2011) che si riferisce alla condanna di due imputati, rei di aver clonato una carta bancomat. I supremi giudici spiegano che il comportamento posto in essere dai due uomini è equiparabile a chi, entrando in possesso dei codici cifrati e delle password di altri soggetti, accede ai relativi sistemi informatici bancari. In seguito alla condanna da parte della Corte di Appello di Bologna a due anni di reclusione e 500 euro di multa, i due imputati hanno proposto ricorso per Cassazione sostenendo che la detenzione e l'utilizzazione fraudolenta di carte bancomat clonate non può essere equiparata alla condotta dei cd. "hackers informatici", in quanto coloro che falsificano le carte bancomat non si introducono nei sistemi informatici. Tesi che però non hanno ritenuto di condividere i giudici di legittimità del Palazzaccio, i quali hanno in definitiva confermato le condanne, ribadendo che il comportamento dei due imputati è assimilabile a quello descritto dalla fattispecie di reato di frode informatica.
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