La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10343 dell'11 maggio 2011, ha affermato l'illegittimità del licenziamento intimato ad un conducente straniero motivato con il possesso della patente di guida del Paese d'origine e la mancata conversione in patente italiana, qualora il giudice di merito abbia accertato, in modo incensurabile in cassazione, che per prassi amministrativa tale conversione viene richiesta solo quando il conducente straniero sia iscritto da almeno un anno come residente nei registri anagrafici italiani, ancorchè egli possa di fatto dimorare abitualmente in Italia. Nel caso di specie, precisa la Supema Corte, resta irrilevante che il lavoratore, abbia trascurato di richiedere tale iscrizione, secondo la previsione dell'art. 136 del Codice della Strada, perchè la violazione del relativo obbligo non incide sulla possibilità di rendere la prestazione di lavoro.
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