La prova del danno non patrimoniale può essere data anche solo con presunzioni. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 10527 depositata il 13 maggio 2011. Secondo i Giudici di Piazza Cavour, in tema di risarcimento del danno conseguente alla perdita di un congiunto, una volta che i danneggiati hanno provato che la morte del loro figlio ha sconvolto la loro vita all'esito del fatto-evento lesivo, comportando una sofferenza interiore tale da determinare un'alterazione del proprio relazionarsi con il mondo esterno, inducendolo a scelte di vita diverse, incombe poi al danneggiante dare la prova contraria idonea a vincere la presunzione della sofferenza interiore, così come dello "sconvolgimento esistenziale" che si riverbera anche in obiettivi e radicali scelte di vita diverse. Secondo la Suprema Corte, le presunzioni valgono in realtà sostanzialmente a facilitare l'assolvimento dell'onere della prova da parte di chi ne è onerato, trasferendo sulla controparte l'onere della prova contraria. In sostanza la presunzione trasferisce a colui contro il quale depone l'onere della prova contraria.
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