In tema di incorporazione di una società in un'altra, essa è assimilabile al trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 cod.civ., con la conseguenza che solamente nel caso in cui l'impresa cessionaria non applichi alcun contratto collettivo si applica quello che regolava il rapporto di lavoro presso l'azienda cedente, mentre, in caso contrario, la contrattazione collettiva dell'impresa cedente è sostituita immediatamente ed in tutto da quella applicata nell'impresa cessionaria anche se più sfavorevole. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10614 del 13 maggio 2011, ha sottolineato come l'articolo 2112 c.c. comporta l'inserimento del dipendente in una diversa realtà organizzativa e in un mutato contesto di regole normative e retributive con l'applicazione del trattamento in atto presso il nuovo datore di lavoro; sebbene la fusione comporti nei rapporti tra le due società, una successione a titolo universale, con riferimento ai rapporti di lavoro essa non può che essere disciplinata dall'art. 2112c.c. Nel caso di specie, la Suprema Corte, respingendo il ricorso di un lavoratore, ha affermato che la disciplina collettiva vigente presso l'impresa cessionaria era sì più sfavorevole rispetto alla precedente ma non per questo illegittima.
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