In tema di infortunio sul lavoro, non è ravvisabile nè una causa nè una occasione di lavoro qualora la condotta del lavoratore si concretizzi nel fatto che, per ragioni del tutto estranee al servizio, venga lasciata la propria postazione di lavoro, soffermandosi a discutere con un collega, determinando così il venir meno di quel vincolo di occasionalità lavorativa che costituisce condizione imprescindibile per la responsabilità datoriale, tale da configurare un rischio elettivo. E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione che, con sentenza n. 10734 del 16 maggio 2011, ha respinto il ricorso di una guardia giurata la quale - rimasta accidentalmente ferita da un colpo di pistola partito dall'arma del collega con il quale si era trattenuto a parlare allontanandosi dalla guardiola pur restandovi nei pressi - chiedeva il risarcimento dei danni da parte del datore di lavoro per l'infortunio che affermava essergli accaduto in occasione del lavoro. I giudici di legittimità, confermando la correttezza della sentenza di rigetto della domanda del lavoratore emessa dalla Corte territoriale, hanno altresì ribadito che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative con la conseguenza che tale rischio incide, escludendola, sull'occasione di lavoro mancando il nesso con lo svolgimento dell'attività lavorativa.
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