Con la sentenza n. 10813 la Corte di cassazione ha stabilito che nel caso di direttiva comunitaria sufficientemente specifica ma non self-executing, l'inadempimento dello Stato alla direttiva determina una condotta idonea a cagionare in modo permanente un obbligo di risarcimento danni in favore dei soggetti che successivamente si vengano a trovare in condizioni di fatto tali che, se la direttiva fosse stata adempiuta, avrebbero acquisito i diritti da essa riconosciuti. I questo caso, la prescrizione del relativo diritto risarcitorio non opera perché la condotta di inadempimento statuale cagiona l'obbligo risarcitorio de die in die. La prescrizione inizierebbe ad operare solo in caso di adempimenti legislativo parziale alla direttiva. La terza sezione civile ha poi continuato a speigare che, al contrario, in caso, in caso di atto legislativo di adempimento della direttiva che sia parziale sotto il profilo soggettivo, nel senso che, o provveda solo per il futuro, o provveda riguardo a determinate categorie di soggetti fra quelle cui la direttiva era applicabile, accomunate esclusivamente dal mero dato temporale della verificazione delle situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, "il corso della prescrizione per i soggetti esclusi non inizia, perché la residua condotta di inadempimento sul piano soggettivo continua a cagionare in modo permanente il danno e, quindi, a giustificare l'obbligo risarcitorio. Quando invece l'atto di adempimento, ha continuato la Cassazione, parziale sul piano soggettivo concerne alcuni dei soggetti riguardo ai quali si erano verificate situazioni di fatto giustificative dell'acquisto del diritto o dei diritti per il caso che la direttiva fosse stata attuata tempestivamente, "la condotta di inadempimento per i cittadini esclusi non può più dirsi cagionare in modo permanente la situazione dannosa nei loro confronti, con la conseguenza che riguardo ad essi inizia il corso della prescrizione decennale del diritto al risarcimento". Nel caso di specie (che si riferiva alla risarcimento del danno da inadempimento della direttiva n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, insorto a favore dei soggetti che avevano seguito corsi di specializzazione medica negli anni dal 1° gennaio 1983 all'anno accademico 1990-1991) la Corte ha quindi concluso spiegando che se tale direttiva fosse stata adempiuta, tali soggetti avrebbero acquisito i diritti da essa previsti. Tale azione si prescrive il 28 ottobre 2009, e cioè nel termine di dieci anni decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della 1. n. 370 del 1999.
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