La responsabilità professionale del medico ha natura contrattuale e non precontrattuale pertanto, a fronte dell'allegazione da parte del paziente, dell'inadempimento dell'obbligo di informazione, è il medico gravato dell'onere della prova di aver adempiuto tale obbligazione. La Corte ha spiegato che tale responsabilità sussite anche laddove il medico si limiti alla diagnosi e all'illustrazione al paziente delle conseguenze della terapia o dell'intervento che ritenga di dover compiere, allo scopo di ottenerne il necessario consenso informato. É questo il principio di diritto contenuto nella sentenza n. 11005 depositata il 19 maggio 2011 con cui la Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di un medico, condannato in appello al risarcimento del danno per responsabilità professionale in quanto, sbagliando la diagnosi, aveva prescritto un farmaco al paziente che gli aveva procurato gravi problemi alla vista. Su ricorso proposto dal medico (che aveva sostenuto che erratamente la sentenza di secondo grado di non aveva considerato la natura occasionale e "diluita" delle prestazioni del medico) la Terza sezione civile della Suprema Corte ha quindi confermato la condanna del medico.
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