Altra sentenza del Palazzaccio in tema di vendita di aliud pro alio: con la sentenza n. 10917, depositata il 18 maggio 2011, la Suprema Corte ha stabilito che si ha vendita di alud pro alio solo (che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione o di adempimento ex articolo 1453 Cc, svincolata dai termini di decadenza e prescrizione previsti dall'articolo 1498 Cc) solo quando il bene venduto sia completamente diverso da quello pattuito, in quanto, appartenendo ad un genere diverso da quello pattuito, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta. Diversamente, ha spiegato la terza sezione civile della Corte di cassazione, si configura l'ipotesi di mancanza di qualità essenziali, per la quale decorrono invece i termini della garanzia.
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