Con sentenza n. 19555 del 18 maggio 2011, la Corte di Cassazione ha affermato la responsabilità penale del componente del Consiglio di Amministrazione nonché responsabile della gestione aziendale, in ordine all'infortunio occorso ad un dipendente della società che aveva "inavvertitamente appoggiato la mano sulla lama della macchina rettificatrice il cui funzionamento non aveva provveduto ad arrestare allorché aveva allungato la stessa mano nel tentativo di fermare la caduta a terra di uno dei pezzi che aveva allineato sulla macchina". Nello specifico i Giudici di legittimità, confermando la sentenza della Corte d'Appello, hanno stabilito che la circostanza che alla produzione dell'evento avesse concorso la parte offesa, con condotta imprudente - "per aver fatto eccessivo affidamento sulla pregressa esperienza e sulla reiterazione delle stesse operazioni" - non solo non vale ad escludere la responsabilità dell'azienda ma tantomeno può escludere la sussistenza dell'aggravante del fatto commesso in violazione delle norme antinfortunistiche, in particolare dell'art. 35, comma 1, D.Lgs. n. 626 del 1994. Infatti, si legge nella sentenza, "l'infortunio si era verificato perchè la macchina rettificatrice - già obsoleta all'epoca del fatto - non era stata adeguata agli specifici congegni di sicurezza, individuati dal progredire della tecnica".
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