Dalla contraddittorietà tra dispositivo e motivazione della sentenza scaturisce la nullità ai sensi dell'articolo 156 Cpc comma 2. Secondo il giudizio del Palazzaccio, non si può infatti individuare la statuizione del giudice attraverso una "valutazione di prevalenza" di una delle contrastanti affermazioni contenute nella decisione, né può farsi ricorso a un'interpretazione complessiva, che presuppone una sostanziale coerenza tra le diverse parti e proposizioni del provvedimento. È questo il contenuto della statuizione della Corte di Cassazione, messo nero su bianco con la sentenza n. 11299 depositata il 23 maggio dalla terza sezione penale. In particolare gli Ermellini hanno cassato con rinvio una sentenza della Corte di Appello che pur affermando la fondatezza della domanda principale la rigettava nel dispositivo. Su ricorso proposto dalla società, la cui domanda era stata bocciata in appello, nel dispositivo, la Corte di Cassazione ha quindi annullato con rinvio la sentenza impugnata.
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