Con la sentenza n. 11264 depositata il 20 maggio scorso, la Corte di cassazione ha stabilito che in ambito condominiale, prima della formazione delle tabelle millesimali, è legittima la determinazione provvisoria delle spese in quanto non esiste un criterio legale o convenzionale per la determinazone stessa. Al contrario, in tema di comunione, in mancanza del titolo la misura della partecipazione è invece stabilita dalla legge nel senso della parità delle quote (articolo 1001 Cc), per cui non vi è alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell'assemblea: ne consegue che è illegittima ogni statuizione in senso contrario. Nel caso di specie, la sentenza della seconda sezione civile ha sostanzialmente bocciato la decisone dei giudici di appello, i quali aveva affermato che infondatamente gli appellanti sostenevano che l'assemblea non aveva il potere di provvedere alla individuazione delle quote di partecipazione alle spese, dal momento che nella specie tale individuzione non era stata effettuata per attribuirle ai partecipanti della comunione le quote della proprietà spettante sugli immobili costituente la comunione ereditaria, ma allo scopo meramente strumentale e provvisorio di ripartire le spese occorrenti alle conservazione, gestione e manutenzone dei beni nell'interesse della comunione e di tutti i condomini. Le spese effettuate dai singoli coeredi, avevano continuato i giudici di secondo grado, erano necessarie per assicurare la manutenzione dei beni comuni nell'interesse della comunione, per cui correttamente erano state ratificate dall'assemblea, che tale ratifica era stata indicata nell'ordine del giorno e che correttamente era stato stabilito il corrispettivo dovuto da parte dei coeredi che occupava immobili facenti parte della comunione. La Corte di cassazione ha però bocciato tale decisione spiegando che "è vero che la reposnabilità di una determinazione provvisoria delle quote (millesimi) è stata affermata da questa S.C. in tema di condominio, ma occorre considerare che in tema di condominio, prima della formazione delle tabelle millesimali, non esiste un criterio legale o convenzionale per determinare la misura della partecipazione alle spese, per cui la giurisprudenza in questione trova al sua giustificazione logica. In tema di comunione, invece, la misura della partecipazione, in mancanza del titolo è stabilita dalla legge, nel senso della parità delle quote (art. 1001 c.c.), per cui non vi è alcun bisogno di una determinazione provvisoria da parte dell'assemblea. Nel caso di successione, poi, le quote sono quelle predeterminate dalla legge nel caso di successione legittima o quelle determinate dal testatore (nel caso di chiamata di eredi in quote disuguali) nella successione testamentaria".
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