L'assemblea condominiale non può negare al condomino l'autorizzazione al distacco dall'impianto di riscaldamento sulla base del rilievo che l'interruzione del riscaldamento nei locali di proprietà del primo costringerebbe i vicini a potenziare i loro radiatori per potere far fronte alla diminuzione di calore indotto dal distacco. È questo il contenuto della sentenza n. 11857 depositata il 27 maggio 2011. La Corte ha infatti precisato che tale distacco risulta consentito soltanto a patto di escludere squilibri termici oltre che aggravi di spese: detta situazione, infatti, si sarebbe ben potuta verificare se il proprietario avesse chiuso i propri radiatori dell'impianto centrale esistente. La Corte ha infatti spiegato che la circostanza che l'appartamento che chiede il distacco confini sopra, sotto e su tutti i lati con vani di altri condomini non può essere invocata dall'assemblea come elemento alla base della negazione dell'autorizzazione. Secondo la ricostruzione della vicenda, in seguito al rigetto da parte del Tribunale della domanda proposta dal condomino che impugnava la delibera assembleare contenente la negazione dell'autorizzazione al distacco dall'impianto centralizzato di riscaldamento, il condomino proponeva ricorso per cassazione. Dopo la conferma, da parte degli Ermellini, dell'illogicità della decisione del tribunale, la causa veniva riassunta davanti alla Corte di appello di Milano che confermava però la illegittimità del distacco e quindi la decisione presa dal Tribunale. Su ricorso proposto dal condomino, la Corte ha però accolto la domanda del proprietario dell'appartamento che chiedeva il distacco spiegando che "Se si dovesse aderire alle conclusioni della sentenza impugnata, quel distacco dall'impianto i riscaldamento centralizzato che questa S.C. ammette in linea di principio sarebbe sempre da escludere in concreto, in quanto nell'ambito di un condominio ogni unità immobiliare confina con almeno un'altra unità immobiliare, per cui il distacco dall'impianto centralizzato da aprte di uno dei condomini provocherebbe sempre quel tipo di squilibrio termico al quale ha fatto riferimento la sentenza impugnata e che comunque era stato implicitamente considerato irrilevante da parte di questa S.C. nella propria precedente sentenza, anche in considerazione che la stessa situazione senza che il condominio potesse lamentarsi per lo squilibrio termico conseguente, si sarebbe potuta verificare ove il (condomino) avesse chiuso i propri radiatori".
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